Art. 271 CCII – Vendita e distribuzione nella liquidazione controllata
1. Il liquidatore procede alla vendita dei beni compresi nella procedura secondo le modalità previste nel programma di liquidazione approvato dal giudice delegato.
2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato, quando il valore del bene supera la soglia stabilita dal programma di liquidazione.
3. Il ricavato delle vendite, al netto delle spese di procedura, è distribuito ai creditori secondo il seguente ordine:
a) crediti prededucibili, sorti in occasione o in funzione della procedura;
b) crediti assistiti da privilegio speciale, nei limiti del ricavato della liquidazione dei beni gravati;
c) crediti assistiti da privilegio generale;
d) crediti chirografari.
4. Il liquidatore, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni semestre, deposita un rendiconto della propria attività e delle somme incassate e distribuite ai creditori, allegando la documentazione dei pagamenti eseguiti.
5. Su istanza del liquidatore o di un creditore, il giudice delegato può autorizzare distribuzioni parziali in acconto, quando il realizzo dei singoli beni consenta di soddisfare provvisoriamente i crediti privilegiati.