Art. 81 CCII – Conversione del concordato minore in liquidazione controllata
1. Quando il concordato minore non è eseguito o è risolto, su istanza di un creditore, del debitore o dell’OCC, il giudice può disporre la conversione della procedura in liquidazione controllata del sovraindebitato, ricorrendone i presupposti.
2. La domanda di conversione è depositata presso il tribunale che ha omologato il concordato, corredato della documentazione aggiornata prevista dall’articolo 75.
3. Con il provvedimento di conversione cessano tutti gli effetti dell’omologazione del concordato minore e si applicano le norme relative alla liquidazione controllata del sovraindebitato.
4. Ai fini della liquidazione controllata non si considerano gli atti di disposizione compiuti in esecuzione del concordato omologato.
5. Il tribunale, al momento della conversione, nomina un liquidatore cui affida la gestione del patrimonio del debitore e il compito di liquidare i beni per soddisfare i creditori.