Art. 75 CCII – Deposito della proposta di concordato minore
1. La proposta di concordato minore è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o della sede principale del debitore, unitamente:
a) all’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute;
b) all’elenco e al valore dei beni del debitore, compresi quelli eventualmente soggetti a cause di prelazione;
c) all’attestazione di fattibilità economica e giuridica del piano, redatta dall’OCC;
d) all’indicazione delle eventuali procedure esecutive o cautelari pendenti;
e) alle scritture contabili degli ultimi tre esercizi, se il debitore è obbligato alla loro tenuta.
2. La proposta è accompagnata dalla relazione dell’OCC, che deve indicare:
a) le cause dell’indebitamento e le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
b) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata;
c) la valutazione sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
3. Unitamente alla proposta il debitore deve depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate.
4. Il tribunale, accertata la completezza della documentazione, dichiara aperta la procedura con decreto.