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Normativa
Piano del Consumatore

Art. 69 CCII – Procedimento di omologazione del piano del consumatore

Fonte

D.Lgs. 14/2019

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti, fissa l’udienza, disponendo che ne sia data comunicazione ai creditori, all’OCC e al pubblico ministero.

2. Tra il giorno del deposito della proposta e l’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni.

3. Sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali, salvo che per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca.

4. Dalla data della comunicazione ai creditori ai sensi del comma 1:
a) i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto agli altri creditori, salvo che vi sia autorizzazione del giudice;
b) le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la comunicazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori;
c) i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni del debitore.

5. Il giudice, sentito l’OCC, può concedere, dopo il deposito della proposta, misure cautelari, anche in deroga all’articolo 671 del codice di procedura civile, se pone a rischio la soddisfazione dei creditori.